giovedì, Marzo 28, 2024
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Legislazione sulle gemme in Italia. Si riparte, ma non tutto è applicabile

Decreti a confronto. Leggi sulle pietre

Dopo 4 anni di stallo il Senato della Repubblica torna a configurare un disegno di legge per i materiali gemmologici. L’esigenza di regolare il settore delle pietre preziose con un dispositivo a tutela del consumatore è molto avvertita in Italia ed ha già prodotto almeno sei passaggi tra le Camere con Disegni di Legge degli On.li Mazocchi, Nieddu e Mattesini a partire dal 2004.
Il nuovo progetto legislativo, registrato col numero 238, è stato presentato dall’On. Colucci, l’11 maggio 2017. Ad un primo sguardo d’assieme è alquanto evidente una certa continuità con le premesse che hanno caratterizzato il lungo iter dei precedenti Disegni. Ci sono i riferimenti alle varie normative UNI: per uniformare le denominazioni (alla norma UNI 10245) e per il tipo di taglio utilizzato nella lavorazione (UNI 10173). Ma molto è cambiato ed è opportuno valutare in cosa le proposte si differenzino.


La Dichiarazione era l’idea portante nel 2013

Il fulcro del Disegno di Legge più aggiornato tra quelli fermatisi al 2013 risiedeva nella distinzione tra Certificato e Dichiarazione Gemmologica. In cosa consisteva una Dichiarazione? In un documento di precisa rendicontazione della terminologia, ma più snello e meno complesso di un vero e proprio Certificato Gemmologico. L’operatore, nello spirito del Disegno Mattesini, avrebbe infatti dovuto fornire solo quest’ultima.

E avrebbe dovuto provvedervi esclusivamente su richiesta del cliente. Un sistema di questo tipo avrebbe avuto il vantaggio della semplicità applicativa. E aveva il proposito di stemperare l’aspetto impositivo della normazione per accentuare quello di pratica volontaria e responsabile. Il mercato, nelle intenzioni del vecchio progetto, avrebbe di fatto reso obbligatoria la Dichiarazione. Il Certificato Gemmologico esteso e completo, come lo conoscono oggi gli operatori, sarebbe stato poi inevitabilmente trainato dall’incremento di domanda di rendicontazione gemmologica.


Che fine ha fatto la Dichiarazione? Diventa un Certificato?

Nel nuovo Disegno di Legge non si postula più una Dichiarazione ma si richiede una Certificazione:

Nel secondo comma la Dichiarazione sembra però ritornare, ma sostanzialmente come sinonimo della Certificazione:

Quindi, a quanto pare, la Certificazione Gemmologica si impone come contenuto imprescindibile della documentazione che accompagnerà il materiale gemmologico, montato o smontato. E lo dovrebbe fare nella sua forma più estesa e dettagliata, come stabilito dalla normativa UNI. I laboratori accreditabili dovrebbero tenere le luci accese fino a tarda notte per il lavoro che si prospetta.
Obbligatorio sarà fornire Certificazione ogni volta che il cliente lo chieda, quando l’importo di vendita dell’oggetto superi i 1000 € o quando questo, a prescindere dal valore, sia negoziato a distanza (TV, Internet). Un bel numero di casi.

Nel vecchio progetto normativo la Dichiarazione restava ben distinta dalla Certificazione:

Quali saranno i laboratori accreditati? Adesso abbiamo un nuovo elenco

Sostanzialmente resta invariato il criterio circa il riconoscimento dei laboratori abilitati al rilascio delle Certificazioni Gemmologiche, i quali sono tenuti ad offrire garanzie di indipendenza tecnico professionale e devono essere iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le locali Camere di Commercio. Nel nuovo dispositivo proposto compare però una novità. I laboratori pubblici, ivi compresi quelli universitari, avranno un proprio elenco distinto. Si prefigura dunque un duplice registro delle competenze. Sia per il precedente che per il nuovo Disegno le ulteriori disposizioni circa i laboratori, gli arbitrati ed i requisiti strumentali sono demandati al Decreto Attuativo. Dal testo non è ancora possibile valutare che tipo di relazione regolerà le due distinte tipologie di laboratori.


Quadro sanzionatorio

L’aspetto sanzionatorio del nuovo impianto modula le penali in modo un po’ diverso rispetto al precedente. Nel nuovo testo le sanzioni previste si riferiscono allo stesso tipo di documento, che è il Certificato. Infatti l’art.6 di fatto equipara la Certificazione alla Dichiarazione e di conseguenza da quanto si evince sarà punibile chi rilascerà i documenti (Certificazione) senza essere iscritto agli elenchi e chi si rifiuterà di produrli.

Colpo di scena. Le pietre vanno impacchettate una per una

Un elemento di assoluta novità è rappresentato dallo specifico trattamento che il nuovo dispositivo riserva ai produttori ed agli importatori di gemme. Queste, quando hanno un valore a partire da 250 € dovranno essere certificate (e i campi richiesti saranno quelli estesi e completi delle disposizioni UNI) e confezionate singolarmente con sigillo:
Si tratta di un punto cruciale poiché impatta pesantemente con la routine lavorativa di migliaia di aziende. Nei DDL precedenti sono assenti imposizioni così stringenti che di fatto costringerebbero le imprese a dotarsi di un servizio di identificazione gemmologica e di un dipartimento di packaging.
La sigillatura, pratica volontaria utilizzata soprattutto dal marketing per diamanti di grandi dimensioni, non è praticamente mai utilizzata per gemme di colore. Infatti il blocco ermetico di una confezione paralizzerebbe le funzioni di confronto, valutazione, matching, archiviazione.
Chi ci lavora lo sa.

Sorpresa finale. Ancora un elenco, perché no?

Questo è il comma 1 dell’art. 10. Ne consegue che produrre o importare gemme sarà una funzione che obbligherà, pena sanzioni, importatori e produttori di pietre per gioielleria a registrarsi in un elenco nazionale. Se i produttori in Italia sono un numero limitato non così è per gli importatori. Oggi con la facilitazione della rete globale la stragrande maggioranza di operatori, fabbricanti di gioielleria, importa almeno una volta in un anno del materiale gemmologico. Tale elenco, che abiliterà ad importare, sarà di fatto in buona parte coincidente con l’elenco delle imprese registrato nelle Camere di Commercio e metterà in stato di infrazione chi non si iscriverà.

Il comma 3 apre poi la strada all’ingresso dell’irrisolta questione della provenienza nella normazione italiana:

Fiumi di inchiostro sono scorsi nella letteratura gemmologica sulla possibilità di accertare la provenienza delle gemme. Tra gli studiosi più accreditati, in sintesi estrema, c’è accordo su due punti: l’origine non è accertabile sempre e l’accertamento può essere molto costoso. Non si può che concludere allora che il compito di specificare la provenienza, non assolto dagli scienziati, non può essere certo richiesto agli operatori. Va precisato che alla provenienza il DDL Mattesini non faceva accenno alcuno.


Anche il comma 4 fa mostra di un certo ottimismo e di una sopravvalutazione delle capacità degli operatori. Si chiede loro infatti di verificare l’esistenza (e la regolarità dei passaggi) della Catena di Custodia. Questa è lo strumento della tracciabilità che tutti gli studiosi di CSR applicata alle gemme stanno cercando di realizzare e che al momento non esiste (se non in rarissimi casi).

Una dichiarazione di Paolo Cesari, Assogemme

Scorrendo il testo però si ha l’impressione che il lungo lavoro intrapreso sui precedenti DDL tra le varie Associazioni di categoria ed i proponenti non sia stato recuperato. Paolo Cesari, presidente di Assogemme non nasconde un certo rammarico per il tempo che si è perduto: ” Avevamo trovato un’intesa tra le varie istituzioni interpellate, e nonostante ciò  questo progetto di legge presentato dal Senatore Francesco Colucci , risulta essere del tutto in contrasto con quanto concertato e di impossibile attuazione: ci faremo portavoci delle istanze degli operatori che rappresentiamo perché il lavoro condotto da oltre 10 anni, in totale armonia e condivisione, non vada sprecato” . Insieme ad Assogemme,Federpreziosi, Federorafi e tanti altri soggetti rappresentativi avevano dato prova di grande impegno e coesione, attivando un dialogo serio e professionale con il Legislatore. L’impostazione emersa dal confronto tra tecnici, fino all’incagliamento improvviso dell’Iter legislativo nelle secche dei passaggi di legislatura, si basava su principi di pragmatismo, di semplicità applicativa e di chiarezza sulle procedure. Il testo del 2017 avrà bisogno che si rifaccia lo stesso lavoro, ma anche che si valorizzi quello che già, tanto faticosamente, s’era fatto.

 

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2 Commenti

  1. Complimenti ai legislatori, che ancora una volta di più si dimostrano propensi a complicare qualsiasi cosa in Italia, in totale spregio della logica

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