giovedì, Aprile 18, 2024
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Gemmologia forense. Cos’è giuridicamente una gemma?

Michele Macrì, sul numero 1 dell’anno 2017 di questa Rivista aveva proposto un quesito: “Che cos’è una gemma?”. Questa domanda è solo apparentemente facile, anzi non lo è per niente. E se poi, alla luce del diritto, si vuole rispondere alla domanda: “Che cos’è giuridicamente una gemma?”, il compito sarà ancora più impegnativo.

Riformulare in questi termini la questione non significa voler tergiversare o spostare l’ambito della discussione. Al contrario vuole essere un invito a una maggiore consapevolezza del fatto che occuparsi di gemmologia ha implicazioni anche legali, le quali non possono essere lasciate né all’improvvisazione, né tantomeno all’ancor più grave approssimazione che pure sovente si incontra nell’esperienza di chi si dedica al settore. Di tanto in tanto, un po’ dovunque, si presentano in sede giudiziaria contenziosi relativi al valore effettivo di vendita di una pietra preziosa oltre che alla sua “autenticità” che spesso, per essere risolti, richiedono complesse elaborazioni. Sovente, almeno in Italia, il giudice supera il problema affidandosi alla consulenza di un perito che egli stesso incaricherà di rispondere ad uno o più quesiti, ma alla fine la questione diventerà sempre dirimente sull’esito finale della causa, poiché difficilmente il giudice si discosterà dal responso fornito dal consulente tecnico d’ufficio che egli stesso ha nominato. Ne consegue che non ci si possa trincerare dietro le parole ma bisogna invece mettersi d’accordo su di esse.

Fig. 1 – Barite tagliata da Luigi Mariani. Misura: 27,5x20x14 mm, peso: 51,06 ct.
Foto di Mauro Pantò – www.thebeautyintherocks.com

Gli ordinamenti devono definire bene le cose. Non si può semplicemente dire che una gemma è una gemma

È il caso, a questo punto, di ricordare che l’Italia ha, negli ultimi anni, più volte provato a dotarsi di una nuova (ed organica almeno nelle intenzioni), disciplina in maniera di commercio di preziosi. Ma anche in quest’ultima legislatura l’obiettivo è stato di nuovo mancato, e i disegni di legge via via proposti e succedutisi non sono mai giunti al completamento del loro iter, mancando sempre l’obiettivo di trasformarsi in legge, a volte anche di poco. La conseguenza di tutto ciò è che la invocata disciplina ancora manca, anche se il lavoro fatto, ancorché interrotto, fosse di grande interesse. Ciò nonostante resta fuor di dubbio che, per tornare al tema di cosa sia (legalmente) una gemma, un’eventuale legge organica sul commercio di materiali preziosi dovrebbe per l’appunto in primo luogo contenere un’accettabile versione della definizione che stiamo cercando. Il rischio però resta proprio quello che provenendo tale definizione dalle aule parlamentari essa possa profilarsi come un rimedio peggiore del male. Tale eventuale definizione, operata per legge, se non fosse adeguata potrebbe in ultima analisi essere al contempo poco definitoria e per niente definitiva!

Di fronte ad un’eventuale fissazione normativa inappropriata del concetto di gemma si corre il serio rischio di impattare nell’antico male delle riforme all’italiana, ovvero l’intervento di legge che anziché ovviare ai problemi esistenti, e riscontrati nell’esperienza degli operatori, ne crei invece di nuovi. In altri termini che ci si ritrovi di fronte all’ennesima ipotesi di riforma peggiorativa.
Come ottimamente evidenziava Michele Macrì nel suo intervento il pericolo più grave in tema di definizione di cosa sia una gemma, è quello di cadere nella ingannevolezza della tautologia la quale è sempre dietro l’angolo anche in ordinamenti diversi da quello proposto in Italia.

Ricorrere alla ripetizione dello stesso termine è un espediente comune quando si cerca di definire il termine gemma. Si veda ad esempio il punto 23.25 delle linee guida statunitensi del FTC, una delle autorità di riferimento in caso di dispute sulle frodi in gioielleria: “It is unfair or deceptive to use the word “gem” to describe, identify, or refer to a ruby, sapphire, emerald, topaz, or other industry product that does not possess the beauty, symmetry, rarity, and value necessary for qualification as a gem”.

Un conto è avere una definizione tautologica di gemma nel senso comune degli addetti ai lavori ed un altro è avere la stessa tautologia “cristallizzata” (e si perdoni il gioco di parole in tema) in una definizione di legge, destinata per sua natura a fungere da parametro per le decisioni che i tribunali dovrebbero poi prendere in materia civile e soprattutto penale.

A questo punto bisogna quindi ricordare che in Italia il Disegno di Legge che è andato più vicino al traguardo della trasformazione in legge, quello “Mazzocchi più altri” approvato alla Camera dei Deputati nell’ormai lontano novembre del 2011, conteneva, quantomeno, la definizione di materiale gemmologico. Detto disegno di legge all’articolo 2 dettava la seguente disposizione: per “materiale gemmologico” [si intende], una sostanza naturale, sintetica, di coltura o artificiale, adatta all’uso di adorno personale o di ornamentazione.

Una definizione è invece assente nell’ordinamento giuridico francese, che ha una notevole vicinanza di tradizione con quello italiano e che si è dato invece una normazione in materia gemmologica. In questo ordinamento abbiamo un testo normativo espressamente dedicato al commercio delle pietre e delle perle, che può essere un interessante spunto di diritto comparato. L’ordinamento francese non si discosta molto da quello proposto in Italia nei casi specifici della corretta denominazione delle caratteristiche delle pietre e della rivelazione dei trattamenti. Va però detto fin da adesso che oltralpe, proprio sul tema cruciale, si fa uso di una terminologia che non è sempre possibile trasporre in italiano nonostante l’affinità tra le due lingue. Il testo di legge francese usa ad esempio l’espressione “pierres gemmes” (forse un calco dall’inglese gemstones) che a un lettore italiano, una volta tradotta come “pietre gemme”, susciterebbe più di una perplessità.

Fig. 2 – La painite è una pietra di estrema rarità, rinvenuta sporadicamente nell’ex Birmania, caratterizzata da una notevole durezza e da una natura chimica complessa. Foto di DonGuennie (G-Empire The World of Gems – Die Welt der Edelsteine)

Gemma, materiale gemmologico, pietre preziose. Tre domande sulla più idonea definizione giuridica

Rileggendo con attenzione il testo che definisce il materiale gemmologico nel Disegno di Legge italiano appena citato ci si potranno porre le seguenti 3 domande:

  1. Questa definizione è soddisfacente dal punto di vista scientifico e tecnico?
  2. E se sì, è utile sotto il profilo della pratica commerciale?
  3. E in caso di risposta positiva alle prime due domande, è risolutoria in caso di controversia legale?

Le risposte che ci daremo sono cariche di conseguenze soprattutto se ci portassero a concludere che si sia invece semplicemente ben poco lontani dalla tautologica definizione in uso nella prassi, secondo la quale è gemma “una pietra preziosa o semipreziosa che una volta (eventualmente) tagliata e lucidata può essere usata come gemma”.

Come si vede la questione è complessa ed anche pericolosamente insidiosa, soprattutto se di essa ci si deve trovare a disputare mentre si sta decidendo in tema di risoluzioni contrattuali per inadempimento, per somme che, vista la materia, si devono presumere rilevanti, o ancor più in tema di truffa!

Subito dopo questi quesiti si apre la problematica relativa al concetto di pietra semipreziosa. L’ultimo disegno di Legge in corso di lavorazione si orienta addirittura per la proibizione dell’uso della dicitura “semipreziosa”. La questione è molto discutibile sotto un duplice profilo: vale la pena di bandire un’espressione vecchia di secoli e così affermata nell’uso comune da venire usata anche dai non addetti ai lavori con una certa frequenza? O, alternativamente, i benefici dell’uso tradizionale di questo termine sono minori delle insidie che il legislatore vuole evitare? Anche su questo sarà il caso eventualmente di ritornare.

Ovviamente il quesito circa cosa sia giuridicamente una gemma ne contiene altri, via via che si scende nel dettaglio di questioni che richiedano un crescente grado di precisazione in primo luogo terminologica.

E’ infatti evidente che il passo successivo da compiere sia il seguente, ovvero rispondere a questa ulteriore domanda: “Che cos’è una gemma naturale?” ovvero alternativamente la gemma è per definizione una cosa naturale?

Fig. 3 – Questa definizione di “gemstone” da dictionary.com ci evidenzia subito l’inscindibile legame terminologico tra pietra preziosa e gemma, ma introduce anche l’insidiosa problematica relativa alla “pietra semipreziosa”.

Pietra preziosa e/o gemma naturale?

Col quesito appena posto si entra nel pericolosissimo ambito del concetto di naturalità, che da sempre fa accapigliare studiosi di varie discipline, dai linguisti fino agli studiosi di etologia passando per filosofi e psicologi di varie scuole ed orientamenti.

Anche a questo riguardo il disegno di legge Mazzocchi può essere preso come punto di riferimento in quanto esso conteneva anche la definizione normativa di materiale gemmologico naturale. Sempre al già citato Articolo 2 di tale Disegno di Legge si leggeva: per “materiale gemmologico naturale”, [si intende] una sostanza di origine inorganica od organica esistente in natura.

E’ evidente, anche solo ad una prima lettura, che anche questa definizione si presti a tutte le critiche appena formulate riguardo la definizione di gemma in generale.

Siamo forse in presenza di un moderno enigma della Sfinge, al cospetto del quale solo un novello Edipo può sperare di cavarsela?

Ma per quanto enigmatica possa presentarsi la questione, essendo il diritto innanzitutto interpretazione, pur in presenza della difficoltà che ogni possibile definizione di gemma comporti, il giurista non può né deve arrendersi abdicando al suo ruolo. In altri termini, il giurista di fronte alla domanda “Cos’è una gemma?” non può rispondere “Sono spiacente, ma semplicemente non esiste una definizione concisa che copra tutti i materiali che sono stati considerati come gemme durante i secoli”.

Ciò è ancora più vero proprio in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi, quindi non solo in Italia (dove né il Disegno di Legge più volte citato, né altre iniziative succedutesi nel tempo, sono mai state approvate) ci si trovi di fronte ad un vuoto legislativo, il quale richiede di essere colmato, o in via analogica o ricorrendo a soluzioni a carattere casistico.

L’assenza di disciplina organica in materia di commercio di materiali gemmologici comincia ad essere avvertita sempre più come un problema, non solo da chi si occupa del settore, ma anche dal cittadino consumatore. Quest’ultimo spesso si ritrova alla mercé di pratiche scorrette o di disinvolte iniziative. Per restare in ambito italiano basta pensare al clamore del caso recente del “diamante proposto in banca”. L’ingannevole offerta del diamante come investimento finanziario getta ulteriore ambiguità sul termine gemma che viene in questo caso surrettiziamente caricato delle connotazioni di prodotto finanziario. Ma di questa e di altre problematiche ci si dovrà occupare, se possibile, in una sede apposita.

Fig. 4 – L’opale grezzo, nell’ordinamento giuridico italiano, è sicuramente una pietra preziosa ancor prima di essere tagliata: il taglio non è determinante, ma rappresenta solo un valore aggiunto. Diversamente, le linee guida statunitensi dell’FTC sembrano escludere le pietre grezze dalla definizione del termine “gemma”. (Foto: Paolo Minieri Pietre – www.paolominieri.com)

Dottrina e giurisprudenza diffidano della parola “gemma”. Una pietra è già preziosa prima di essere tagliata

Qui invece si cercherà, nel possibile, di dare una prima risposta al quesito che apre questo articolo; cominciando con un primo dato di fatto che potrà apparire paradossale. La dottrina (insieme delle opinioni dei giuristi) e la giurisprudenza (insieme delle pronunce dell’Autorità Giudiziaria) almeno fino ad adesso rifuggono in Italia dall’uso del termine “gemma”, che infatti compare rarissimamente nella pratica forense.

Deve ritenersi che, forse senza averne del tutto contezza, gli operatori del diritto temano l’uso di questo termine circa il significato del quale abbiamo visto regni una certa incertezza. La dottrina e ancor più la giurisprudenza italiana restano invece saldamente ancorate alla più rassicurante coppia di parole “pietra preziosa” (forse perché il concetto stesso di pietra, nel nostro subconscio, si presenta ben più stabile di altri). Intorno al concetto di pietra preziosa si è andato consolidando una certa stabilità di significanza per cui possiamo iniziare a evidenziare due punti fermi:

  1. Nel mondo del diritto italiano, il termine gemma è un “quasi sinonimo” dell’espressione “pietra preziosa” che si può utilizzare in via alternativa solo per comodità espositiva, ma senza avere detto termine alcun carattere di affidabilità;
  2. La definizione giuridica di pietra preziosa accettata largamente, al netto di qualche trascurabile divergenza, è la seguente: dicesi pietra preziosa quel materiale che per le sue caratteristiche intrinseche di rarità, serbevolezza e gradevolezza estetica presenti la duplice attitudine ad essere ricercato come ornamento e quella di costituire riserva di valore in alternativa alla moneta possedendo un rilevante valore patrimoniale suscettibile di essere trasmesso nel tempo.

Alla luce di questa definizione la barite, che compare come esempio nell’articolo del Macrì da cui si è preso spunto per iniziare questo discorso, al momento non si può dire se sia o meno una gemma, ma sicuramente si può affermare che, almeno in Italia, non sia giuridicamente una pietra preziosa.

Ne consegue che al contrario della barite la painite, di cui pure la quasi totalità dei potenziali clienti di una gioielleria non ha probabilmente mai sentito parlare, sicuramente è una pietra preziosa, anzi avrebbe titolo, per la sua estrema rarità, a collocarsi tra le prime in una ideale classifica.

Si può inoltre sostenere con certezza che la pietra preziosa è preziosa ancora prima di essere tagliata. Circa la gemma invece, che sia il taglio o meno a renderla tale, la discussione è tuttora apertissima (e, se del caso, ci si potrà tornare).

Nel concetto giuridico italiano di pietra preziosa, il taglio invece non è un aspetto determinante, ma esso taglio rappresenta solo un valore aggiunto ad un bene già in sé dotato di rilevante valenza economica. In altri termini un grezzo di smeraldo è già una pietra preziosa anche se per avventura non venisse mai tagliato. Diversamente le linee guida statunitensi del FTC, in una nota a commento alla definizione precedentemente ricordata testualmente paiono escludere il materiale grezzo dal campo semantico del termine gemma: “Not all diamonds or natural stones, including those classified as precious stones, possess the necessary qualifications to be properly termed ‘gems”.

Su di un punto la definizione giuridica di pietra preziosa coincide con quella di gemma che traspare dalla discussione in atto, sicuramente uno smeraldo idrotermale, o uno zaffiro, prodotto con metodo Verneuil, non sono né gemme (ma al massimo materiale gemmologico) né tantomeno pietre preziose. Per queste ultime, il mondo del diritto italiano (non diversamente dall’ordinamento francese) continua ad utilizzare un’espressione che a qualcuno potrà sembrare eccessiva. Tale espressione, un po’ cattiva, è la seguente: “pietre false”! È certo segno del conservatorismo del giureconsulti, ma a ben vedere mostra una fondatezza cui fa riscontro l’andamento del mercato. Quanto spesso le pietre di sintesi come la zirconia cubica, la moissanite, gli smeraldi idrotermali hanno visto decrementare il proprio valore di mercato dopo le mirabolanti promesse degli esordi? Meno nette le succitate linee guida FTC: “In general, use of the word “gem” with respect to laboratory-created stones should be avoided since few laboratory-created stones possess the necessary qualifications to properly be termed “gems”. Imitation diamonds and other imitation stones should not be described as “gems”. Ma questa problematica potrà forse formare oggetto di un qualche prossimo “spunto di riflessione” su questa Rivista, che mi ha così cortesemente ospitato.

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A cura di Marco Calabrò, pubblicato su Rivista Italiana di Gemmologia n. 3, Gennaio 2018.

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