Questo contenuto è stato pubblicato per la prima volta su IGR – Rivista Italiana di Gemmologia nr. 18 nel 2024. Le informazioni qui presenti sono pertanto aggiornate alla data di prima pubblicazione.
Il 26 ottobre 2023, il Ministero dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale e Digitale della Francia ha deciso di confermare integralmente il testo del Decreto 2002-65 del 14 gennaio 2002. In esso l’articolo 4 impone per i diamanti, come per tutte le altre gemme, l’uso del termine «sintetico, per le pietre che sono prodotti cristallizzati o ricristallizzati la cui fabbricazione, in tutto o in parte indotta dall’uomo, è stata ottenuta con vari procedimenti, qualunque essi siano, e le cui proprietà fisiche e chimiche e la cui struttura cristallina corrispondono essenzialmente a quelle delle pietre naturali che copiano».

L’istanza di modificare il testo proveniva da un’azienda francese che opera nel campo dei diamanti sintetici e che chiedeva che fosse consentito il termine “creato in laboratorio”, l’equivalente del “diamante lab-grown”, sulla scia di questa denominazione che è consentita e dal FTC statunitense che la raccomanda rispetto all’indicazione “diamante sintetico”. Il Ministero aveva preso in considerazione la richiesta ammettendo che «in effetti alcuni operatori economici hanno sostenuto che il termine inglese “laboratory-grown diamond” è accettato in alcuni paesi stranieri ed è percepito, da parte dei consumatori, come un’indicazione che da più dignità al prodotto rispetto al termine francese “diamant synthétique”».
Gem News pubblicata su IGR – Rivista Italiana di Gemmologia n. 18, Primavera 2024



















